Per incentivare gli investimenti delle imprese nell’ambito della promocommercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dal settore turistico emiliano-romagnolo, la Regione cofinanzia annualmente i progetti presentati dalle aggregazioni di imprese quali i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche, altre tipologie di raggruppamenti.
Le aggregazioni, per poter presentare la domanda di cofinanziamento, devono essere iscritte alle Unioni di prodotto entro il 30 agosto 2014.
I parametri per la valutazione sono stati elaborati per premiare i progetti che presentano una forte coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi; un alto contenuto di innovazione e creatività; un significativo livello di incisività; un elevato grado di esposizione verso i mercati esteri; una forte capacità di integrare operatori turistici di settori diversi. Nella valutazione si tiene conto anche della coerenza del progetto con le indicazioni strategiche regionali e dell’Unione di prodotto di appartenenza.
Le domande di cofinanziamento dovranno essere inviate alla Regione Emilia Romagna, pena inammissibilità, entro e non oltre il 10 settembre 2014.
Si comunica a tutti gli interessati che si è provveduto ad aggiornare la modulistica per la presentazione delle domande di cofinanziamento. Gli aggiornamenti sono stati effettuati per recepire e applicare le seguenti nuove norme di legge:
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo agli aiuti “de-minimis” – il nuovo Regolamento comunitario introduce, tra l’altro, il concetto di “impresa unica” che implica una nuova metodologia per calcolare correttamente l’ammontare degli aiuti de-minimis ricevuti.
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57/2014: si tratta di un Regolamento che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del “rating di legalità” attribuito alle imprese con delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La norma prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalità.
- Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 ed in particolare l’art. 4, comma 6, che stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione pubblica, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Si segnala inoltre che, per poter presentare la domanda di cofinanziamento, è stato fissato al 30 agosto 2014 il termine di iscrizione delle aggregazioni alle Unioni di prodotto.